ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN SICILIA

AVVISO PUBBLICO N. 4/2020
Misura 5 – ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI IN SICILIA”
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI SICILIA 2° FASE
ASSE 1 e Asse 1bis – PON “Iniziativa Occupazione Giovani” 

Con il presente Avviso si intende perseguire l’obiettivo di favorire la realizzazione dei tirocini extracurriculari, come previsto dalla Misura 5 del PAR Sicilia di Garanzia Giovani-II fase. 

Lo stanziamento delle risorse finanziarie consentirà il rimborso delle attività di promozione nonché il rimborso dell’indennità di tirocinio in favore dei tirocinanti secondo le modalità più dettagliatamente descritte nelle linee guida, parti integranti del presente avviso. Le attività di promozione della suddetta politica attiva dovranno riguardare, esclusivamente, tirocini svolti presso soggetti ospitanti privati che abbiano sede sul territorio siciliano. Non sono ammessi i tirocini effettuati presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 smi, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, nonché presso tutti i soggetti che sono indicati espressamente nell’elenco delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della l. n. 196/2009 smi, ovvero rientranti tra i comparti sottoposti o comunque tenuti all’applicazione del regime di contrattazione collettiva di lavoro nazionale attribuita all’ARAN. Sono, inoltre, esclusi i tirocini effettuati presso i soggetti qualificabili come pubblici, in quanto costituiti, riconosciuti da norme di legge, vigilati e/o finanziati dalla pubblica amministrazione e attraverso i quali quest’ultima svolge la sua funzione amministrativa per il perseguimento di un interesse pubblico. Sono da considerare pubblici gli organismi di diritto pubblico ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

Soggetti destinatari

Sono destinatari del presente avviso:

  1. I NEET (Not in Education, Employment or Training,) in possesso dei seguenti requisiti:
  • età compresa tra i 18 e 29 al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
  • essere residenti in una delle Regioni italiane, ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG) e nella Provincia Autonoma di Trento;
  • essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell’art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019;
  • non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
  • non essere inseriti in alcun corso di formazione compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
  • non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa.

La verifica del possesso dei suddetti requisiti viene effettuata:

  • al momento della presa in carico, in occasione della quale l’operatore del CPI verifica che il giovane abbia un’età inferiore a 30 anni, che non sia in formazione/istruzione e che sia disoccupato. Qualora al momento della presa in carico il giovane non rispetti più il requisito dell’età anagrafica, ma che lo stesso era rispettato al momento dell’adesione al portale nazionale o regionale, l’operatore verificherà anche gli altri due requisiti (formazione/istruzione e che sia disoccupato) con riferimento sia a quest’ultimo momento che al momento della presa in carico;
  • al momento dell’avvio del servizio o della misura di politica attiva, qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la presa in carico e l’avvio.

La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NEET) sarà finanziata a valere dell’Asse 1 fino ad esaurimento delle risorse.

  1. I NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:
  • età compresa tra i 18 e i 35 non compiuti;
  • Disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019);
  • Residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

La realizzazione dei percorsi di cui al presente avviso per i destinatari di cui sopra (NON NEET) sarà finanziata a valere dell’Asse 1 bis fino ad esaurimento delle risorse.
A pena di inammissibilità al Programma è necessario che i destinatari posseggano i seguenti requisiti oggettivi:

  • aver aderito al Programma Garanzia Giovani II fase e aver stipulato apposito Patto di servizio (di seguito “PdS”) per il tramite del Centro per l’Impiego regionale di competenza – misura 1B.
  • non aver avuto già accesso ai benefici di cui alle politiche della misura 5 – I fase di Garanzia Giovani. Si specifica inoltre la non reiterabilità del tirocinio extracurriculare con il presente avviso per il medesimo destinatario.
  • non essere stato avviato ai percorsi di tirocinio nell’ambito dell’intervento promosso dalla Regione Sicilia di cui al D.D.G. 9014 del 21/06/2018 “POR FSE Sicilia 2014-2020, Asse I – Occupazione, O.S. 8.1 – 8.5 Azioni 8.1.1 e 8.1.5 Approvazione Disposizioni Attuative per la realizzazione di Tirocini Extracurriculari. Avviso 22/2018.

I giovani destinatari devono registrarsi solo ed esclusivamente tramite il portale regionale all’indirizzo https://silavora.it

Descrizione delle attività

La misura è finalizzata all’attivazione di percorsi che prevedono un periodo di formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, al fine di favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati, agevolando le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro.

L’attuazione della misura avverrà attraverso le seguenti attività:
▪ Promozione del tirocinio;
▪ Assistenza e accompagnamento nella definizione del progetto formativo (PFI) legato all’attivazione dei percorsi di tirocinio;
▪ Riconoscimento dell’indennità al giovane che partecipa a un percorso di tirocinio;
▪ Validazione/certificazione delle competenze acquisite;
▪ Promozione dell’inserimento occupazionale dei giovani che concludono con successo il percorso.

  1. Il tirocinio ha durata 6 mesi ovvero 180 giorni solari. Nel PFI dovrà essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante sarà tenuto ad osservare, il tetto minimo e massimo di ore settimanali è fissato rispettivamente in 24 e 30 ore. Il monte ore settimanale non potrà comunque essere superiore a quanto previsto nel CCNL adottato dall’azienda ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. Nel caso in cui il tirocinio sia svolto da disabili o da persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 la durata massima è estesa a 12 mesi (365 giorni solari).
  2. Il tirocinio dovrà essere avviato entro e non oltre 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di servizio indicante la misura 5.
  3. A pena di inammissibilità della spesa relativa al rimborso spettante all’Ente promotore della misura 5, è fatto divieto di attuare per il medesimo destinatario la misura 3 “Accompagnamento al lavoro”, nell’ambito della Garanzia Giovani II fase.
  4. A pena di inammissibilità del riconoscimento dell’indennità di tirocinio, il soggetto proponente è tenuto a verificare che il giovane destinatario della Misura 5 non abbia già avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione, un incarico (prestazione di servizi) con lo stesso soggetto ospitante, negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio.

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