TIROCINI Extracurriculari Attraverso L’attuazione Del Programma Garanzia Giovani Nella Regione Siciliana

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTOgaranzia_giovani_grande

Il tirocinio permetterà al Tirocinante di fare una vera esperienza in azienda e ha una durata di 6 mesi (12 mesi nel caso di disabili o svantaggiati ai sensi della legge 381/91). Tali limiti di durata possono essere estesi in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sui tirocini.
Caratteristiche
Al Tirocinante verrà riconosciuta un’indennità mensile fino a 500 euro e quindi non superiore a 3.000 euro in tutto il periodo (fino a 6.000 euro per disabili e soggetti svantaggiati).
Se il Tirocinante sarà assunto con un rapporto di lavoro subordinato entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, il datore di lavoro riceverà un incentivo economico.

Tipologie e finalitàtirocinio

Tirocini: hanno l’obiettivo di agevolare le tue scelte professionali e di aumentare le tue possibilità occupazionali, velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro attraverso la formazione sul campo. Se invece hai perso un’occupazione e fatichi a rimetterti in gioco, possono favorire il tuo reinserimento nel mondo del lavoro.

PER L’AZIENDA OSPITANTEazienda

Per l’impresa ospitante non sono previsti costi a carico, tranne l’apertura di una posizione INAIL.

Il tirocinio formativo non rappresenta un rapporto di lavoro, ma una concreta opportunità di inserimento lavorativo per i giovani e una possibilità di prova per l’impresa ospitante.

Da parte sua il soggetto ospitante il tirocinio formativo dovrà essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, essere in regola per gli adempimenti previsti dalla legge 68/99 (collocamento obbligatorio per le imprese aventi un numero di dipendenti superiore a 15), non aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio (se non per giusta causa e giustificato motivo soggettivo) e non aver usufruito di CIG (anche in deroga).

Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito (art.68 L.R. 9/2013) nei limiti numerici di seguito indicati:

  • datore di lavoro da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;

  • datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;

  • datore di lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore.

 

DESTINATARItirocini-1

Giovani da 18 a 29 anni disoccupati o inoccupati, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione, non impegnati in percorsi formativi, scolastici e universitari, residenti in Sicilia.

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