Abilitazione all’insegnamento: come ottenerla

L’abilitazione all’insegnamento: il concorso abilitante

  • Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (SFP), corso quinquennale a numero chiuso, il cui accesso è subordinato al superamento di un test di accesso. Si tratta del percorso abilitante che, negli ultimi anni, ha subito meno modifiche: anche il prossimo concorso ordinario per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente su posti comuni e posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (concorso previsto nel corso del 2019) vede, quale requisito di ammissione, il possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria;
  • per la scuola secondaria di primo secondo grado, il decreto legislativo n. 59 del 2017 (dopo le modifiche della Legge n. 145 del 2018) prevede che si possa diventare insegnanti dopo aver superato un concorso pubblico (il concorso a cattedre). Questo concorso è bandito ogni due anni solo nelle regioni e per le classi di concorso con posti vuoti.
    Possono partecipare a questo concorso solo quanti sono già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento (perché conseguita negli anni precedenti grazie ad un TFA – Tirocinio Formativo Attivo, ad esempio, ma di questo parleremo fra poco ).
    Coloro che non sono abilitati, però, possono partecipare purché in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
    alaurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classi di concorso per cui si concorre;
    b) aver conseguito 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituirà abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. Ciò significa che l’abilitazione nella classe di concorso è conseguita già all’atto del superamento di tutte le prove concorsuali e non al termine del percorso di specializzazione, come era previsto dalla precedente normativa.

Le precedenti regole per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria: dal TFA al percorso FIT

Abbiamo prima accennato alla possibilità che al concorso a cattedre per la scuola secondaria partecipino quanti, pur in possesso di un’abilitazione all’insegnamento, non siano insegnanti di ruolo.

Rientrano in tale categoria di concorrenti innanzi tutto i cosiddetti “tieffini”. Dal 2011 (a seguito del decreto n. 249 del 10 settembre 2010) l’abilitazione all’insegnamento si conseguiva grazie al TFA, Tirocinio Formativo Attivo, un percorso annuale attivato presso le università e successivo alla laurea magistrale. Si trattava di percorsi a numero programmato, perché vincolati al fabbisogno del personale docente nelle scuole, il cui accesso era subordinato al superamento di un test di accesso.
I primi due cicli di TFA furono attivati rispettivamente nel 2012 e nel 2014 benché la normativa li volesse annuali.

Il terzo ciclo, che era atteso nel 2015, non partì mai perché nel frattempo è stato superato dalla legge 107/2015, c.d. La Buona Scuola che (art. 1, commi 180 e 181 lettera b) aveva previsto il riordino del sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria da attuarsi con un apposito decreto legislativo.

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dando attuazione alla Buona scuola, aveva delineato un percorso triennale di formazione e tirocinio (percorso FIT) successivo alla laurea e aveva previsto che l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria avvenisse in tre tappe:

  • superamento di un concorso pubblico nazionale aperto solo ai possessori di entrambi i seguenti requisitialaurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classi di concorso per cui si concorre; b) aver conseguito 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
  • successivo percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento alla funzione docente (percorso FIT). I vincitori del concorso sottoscrivevano un contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale. Al termine del primo anno si conseguiva un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario; a partire dal secondo anno si sarebbero svolti tirocini formativi presso le scuole anche in sostituzione di docenti assenti; nell’ultimo anno una supplenza annuale, sotto la guida di un tutor scolastico, aveva anche valenza di anno di prova.
  • accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso FIT.

Il superamento del percorso FIT: la legge di bilancio 2019 e il percorso annuale di formazione iniziale e prova

Teacher helping young boy with writing lesson

La legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018, in vigore dal primo gennaio 2019) ha di fatto cancellato il FIT e la formazione iniziale previsti dal D.Lgs. 59/2017, e li ha sostituiti con un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale e interregionale, a carattere abilitante come detto, che fa accedere a un percorso annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del concorso scelgono, nella regione in cui hanno concorso una scuola fra quelle che presentano posti vacanti e disponibili per svolgervi il percorso annuale ai soli fini della conferma in ruolo.

La specializzazione in attività di sostegno

Un discorso a parte merita la specializzazione in attività di sostegno didattico. Per conseguire questa specializzazione occorre frequentare appositi corsi attivati dalle Università secondo i criteri stabiliti dal decreto 30 settembre 2011. Tale decreto prevede che i corsi siano riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno. Al momento dunque (gennaio 2019), ai corsi è possibile accedere solo se si è già in possesso di altra abilitazione all’insegnamento.

Tale requisito (per la sola specializzazione in sostegno nella scuola secondaria) potrebbe però essere ben presto superato: il D.Lgs. 59/2017 (art. 5, comma 3), dopo le modifiche della legge di bilancio 2019, prevede come requisito d’accesso ai corsi di specializzazione di sostegno nella secondaria uno dei seguenti:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso
  • laurea più 24 CFU in discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, con riferimento con alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado.

Il decreto con cui il MIUR farà partire i prossimi percorsi di specializzazione, dando attuazione al nuovo Decreto legislativo 59/2017, potrebbe dunque non prevedere più il requisito dell’abilitazione.

Restano invece invariati (almeno a breve) i requisiti di accesso alla specializzazione in sostegno per lascuola d’infanzia e primaria:

  • Laurea in Scienze della formazione primaria o diploma conseguito presso gli istituti magistrali entro l’a.s. 2001/02.
  • analogo titolo conseguito all’estero  e riconosciuto in Italia come equipollente

Anche in questo caso, però, le regole potrebbero cambiare. L’art. 12 del D.Lgs. 66/2017 (altro decreto attuativo della “Buona scuola”) stabilisce infatti che per svolgere attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria occorre conseguire il titolo di specializzazione in “pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica”. Il corso ha la durata di un anno e vi possono accedere gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria che abbiano conseguito, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea, ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione.

Per quanto riguarda il percorso per l’accesso alla scuola secondaria da parte dei candidati ai posti di sostegno, esso è simile a quello visto per i posti comuni; unica differenza: il concorso a cattedre prevede, in questo caso, una sola prova scritta (sono due per i posti di comuni) che (art. 6, comma 5 del D.Lgs. 59/2017) ha l’obiettivo di valutare conoscenze e competenze sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l’inclusione e sulle relative metodologie.

FONTE: http://blog.edises.it/abilitazione-insegnamento-cosa-cambia-808

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